Nell’ipotesi in cui il committente (o società appaltante) svolga un intervento di controllo diretto sui lavoratori dall’appaltatore, si configura un’intermediazione illecita di manodopera; il mero coordinamento necessario ai fini del confezionamento di prodotti oggetto del contratto d’appalto, invece, non costituisce in sé intermediazione vietata di manodopera.
Diversamente, è lecito l’appalto di opere e servizi che, pur svolgendosi con una prestazione di manodopera, costituisca in sé un servizio, reso dall’appaltatore mediante un’organizzazione e una gestione autonome, senza l’ingerenza di interventi dispositivi di controllo da parte dell’appaltante sui lavoratori dell’appaltatore.
(Corte di Cassazione, ordinanza 22 gennaio 2021, n. 1403)