Con ordinanza 16 febbraio 2023, n. 4828, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire un orientamento giurisprudenziale consolidato circa gli effetti derivanti dall’esecuzione di un contratto d’appalto non genuino e secondo il quale il rapporto di lavoro subordinato in essere tra i lavoratori occupati nell’esecuzione del contratto d’appalto e l’appaltatore debba intendersi di fatto instaurato con il committente quando l’appaltatore non partecipi con proprio rischio all’organizzazione e direzione della prestazione volta al raggiungimento di un risultato produttivo autonomo.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato il giudizio del Tribunale che ha appunto ravvisato la sussistenza dell’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera (interposizione illecita) e ricondotto al committente la titolarità dei rapporti di lavoro in essere dei lavoratori subordinati in forza presso l’appaltatore in quanto quest’ultimo è risultato non essere dotato di una sufficiente organizzazione d’impresa.