L’appalto, per l’esecuzione del quale l’appaltatore abbia utilizzato mezzi di proprietà del committente, è genuino a condizione che l’appaltatore provi di aver utilizzato beni immateriali propri che siano risultati indispensabili per la realizzazione dell’opera o del servizio.
L’utilizzo da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante integra la fattispecie di interposizione illecita di manodopera allorché sia di rilevanza tale da rendere marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.
Tale circostanza non è configurabile laddove l’appaltatore apporti know how, software e, in genere, beni immateriali aventi rilievo preminente nell’economia del contratto.
È quindi possibile provare la genuinità dell’appalto in presenza di apprezzabili indici di autonomia organizzativa.
(Corte di Cassazione, sentenza 8 luglio 2020, n. 14371)