Per i periodi di paga compresi tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023 trovi applicazione l’esonero sulla quota dei contributi obbligatori previdenziali (IVS) posti a carico del lavoratore in misura pari a:
- 6 punti percentuali;
- 7 punti percentuali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923,00, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima mensilità.
Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo del trattamento pensionistico.