L’art. 25 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 modifica la disciplina dettata in materia di contratto d’espansione dall’art. 41 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, stabilendo che, al fine di consentire la compiuta attuazione dei piani di rilancio di gruppi d’imprese che occupano più di 1.000 lavoratori, è possibile, fino al 31 dicembre 2023, stipulare un contratto integrativo in sede ministeriale per definire una diversa modulazione della cessazione dei rapporti di lavoro in relazione ai lavoratori che potrebbero accedere al trattamento di pensione entro il dodicesimo mese successivo al termine originario del contratto di espansione.
Resta in ogni caso fermo l’impegno complessivo di spesa già assunto dal datore di lavoro nonché il numero massimo di lavoratori coinvolti.