È stato prorogato sino al 30 giugno 2024 il termine entro il quale l’utilizzatore può impiegare un lavoratore somministrato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale proroga è ammessa a condizione che l’utilizzatore sia stato informato dall’agenzia di somministrazione di aver stipulato con il lavoratore un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
(art. 31, c. 1, ultimo periodo del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'art. 12-quinquies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51)