La Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore per aver utilizzato materiale aziendale per fini personali.
Nel caso di specie, il lavoratore ha impugnato il licenziamento irrogatogli per aver utilizzatomateriale aziendale al fine di costruirsi una cornice durante l’orario di lavoro, ‘peraltro distraendo un collega al fine di verniciare il manufatto’.
La Corte d’Appello ha ritenuto il fatto addebitato di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario e ha riconosciuto la legittimità del licenziamento ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, per effetto del quale, nel caso in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, ovvero senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato.
Per la Corte, è irrilevante l’entità economica del bene e del danno arrecatoall’impresa, essendo invece dirimente che con detta condotta il lavoratore venga meno al dovere fondamentale di tenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie e di non utilizzare materiale aziendale per interessi meramente personali.
(Corte di Cassazione, ordinanza 1° dicembre 2022, n. 35399)