Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, nell’ambito del licenziamento per giusta causa, il principio del contraddittorio governa il solo procedimento disciplinare e, il requisito della tempestività della contestazione va bilanciato con quello della specificità della stessa.
Con sentenza pubblicata in data 20 giugno 2019, n. 16598, la Corte di Cassazione ha precisato che il principio del contraddittorio governa esclusivamente l’ambito del procedimento disciplinare, non trovando applicazione con riferimento alle fasi prodromiche di accertamento preliminare.
In particolare, la Corte ha affermato che sono legittimi gli accertamenti preliminari – anche se irripetibili – condotti dal datore di lavoro senza il coinvolgimento del lavoratore e volti all’accertamento della sussistenza (o meno) di un illecito disciplinare e all’identificazione del responsabile, ‘attenendo ad un momento ancora anteriore alla fase procedimentalizzata’, rispetto alla quale non vigono le garanzie di cui all’articolo 7 della Legge del 20 maggio 1970, n. 300, di audizione a difesa del lavoratore interessato da tali verifiche.
La Corte ha poi evidenziato che il requisito della tempestività della contestazione dell’addebito deve essere bilanciato con quello della specificità, tenendo conto ‘del momento di effettiva conoscenza datoriale dell’inadempimento contestato al dipendente’. Ove non fosse possibile rinviare il momento della contestazione sino a quando non si ritiene di avere l’assoluta certezza dei fatti, il datore di lavoro può comunque formalizzare detta contestazione a patto che essa sia sufficientemente precisa e dettagliata, in modo da consentire al lavoratore l’esercizio del diritto di difesa.