Se il distacco del lavoratore è realizzato ai danni dello Stato, ossia con lo specifico fine di non versare i contributi, e dunque di procurarsi un ingiusto profitto consistente nel risparmio contributivo ai danni dell’ Ente previdenziale, si configura la fattispecie di truffa ai danni dello Stato prevista dall’art. 640, comma secondo, n. 2, Cod. pen.
Mentre, infatti, il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che disciplina il distacco e che prevede apposite sanzioni amministrative per l’ipotesi in cui il distacco sia realizzato senza i requisiti di legge, ha il solo obiettivo di tutelare il lavoratore, laddove vi siano gli estremi del reato di truffa ai danni dello Stato il distacco può rilevare anche su un piano penale.
(Corte di Cassazione, Sez. II penale, Sentenza n. 23921 del 15 luglio 2020)