Come noto, l’art. 10 dello Statuto dei lavoratori riconosce ai lavoratori studenti il diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove di esame.
Tale norma è stata oggetto di specificazioni migliorative da parte della contrattazione collettiva, che ha esteso il diritto ai permessi retribuiti anche alla frequenza dei corsi di studio, e non solamente delle prove di esame.
In detti casi, tuttavia, la norma contrattuale deve essere interpretata entro limiti di ragionevolezza, bilanciando il diritto del lavoratore allo studio e il diritto del datore di lavoro alla prestazione lavorativa. In applicazione di tale principio, dunque, il diritto ai permessi retribuiti deve intendersi riferito solamente agli anni coincidenti con la durata del corso legale di studi, senza che possano ricorrervi anche gli studenti ‘fuori corso’.
(Corte di Cassazione, sentenza 18 settembre 2020, n. 19610)