Nell’ipotesi in cui sia dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro, l’unico elemento ostativo alla percezione dell’indennità di disoccupazione è l’effettiva ricostituzione del rapporto nei suoi aspetti giuridici ed economici e non anche il riconoscimento di un risarcimento del danno.
Come noto, l’evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l’involontaria perdita del lavoro, ossia la cessazione di un precedente rapporto, non riconducibile alla volontà del lavoratore.
La domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà del lavoratore di impugnarlo. Pertanto, solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto di lavoro per effetto della reintegrazione, l’indennità di disoccupazione dovrà essere restituita all’INPS, essendone venuti meno i presupposti.
(Corte di Cassazione, ordinanza 26 agosto 2020, n. 17793)