Con recente ordinanza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro (28 ottobre 2020, n. 23768), ci fornisce un utile “memento” relativo alla natura del contratto di collaborazione coordinata e continuativa così come ridisegnato dall’art. 2 del DLgs 81/2015, deve :
a) risultare “specifico” nella sua sostanza, nel senso che deve leggersi nel contratto un “contenuto caratterizzante” (articolo 62, comma 1, lettera b), D.Lgs. 276/2003) e cioè di un’indicazione, da inserirsi nel contratto, che ne delimiti con chiarezza e precisione l’oggetto e la portata;
b) focalizzarsi in ogni caso su di un “risultato” intendendosi per esso il conseguimento di un obiettivo definito che pure non del tutto sconnesso rispetto all’ordinaria e complessiva attività d’impresa possa essere considerato come concretamente distinguibile e avulso dal core dell’attività aziendale;
c) deve essere gestito “autonomamente dal collaboratore” pur nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente.
Paradigmatica la dissertazione del merito con cui la Suprema Corte giunge alla massima: non è configurabile alcun progetto nell’attività dei lavoratori, addetti alla consegna di pizza al domicilio, stante la piena coincidenza delle prestazioni rese dai lavoratori con una porzione dell’attività d’impresa esercitata dalla società, la quale gestiva una catena di punti vendita/pizzeria da asporto e con consegne a domicilio.