Nel caso di annullamento del licenziamento con successiva reintegrazione, il datore di lavoro non è esentato dall'obbligo di versare i contributi ed é tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23.
Tale ultimo pagamento va a sommarsi al credito retributivo del lavoratore ed assume funzione sanzionatoria, essendo giustificato dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare dovuto.
Né possono trovare applicazione le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 23 che non autorizza la parte datoriale a trattenere la quota di previdenza a carico del lavoratore nell'ipotesi di condanna al pagamento delle mensilità pregresse in caso di reintegrazione nel posto di lavoro, attenendo unicamente agli aspetti fiscali.
(Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 25 giugno 2020, n. 12708)