Secondo un’interpretazione letterale delle norme in tema di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, il datore di lavoro può effettuare direttamente il riscatto a beneficio del lavoratore che vi abbia optato in luogo di un premio di produzione individuale o regolato da un accordo collettivo.
L’articolo 20, comma 4 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 prevede che l’onere per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione può essere sostenuto direttamente dal datore di lavoro che, a tal fine, destina il premio di produzione spettante al lavoratore stesso.
La citata disposizione non offre una definizione di premio di risultato, così che può essere utilizzato per sostenere l’onere del riscatto sia un premio di produzione riconosciuto dal datore di lavoro sul piano individuale che un premio di risultato disciplinato, ad esempio, da un contratto collettivo ai sensi dell’articolo 1, commi 182-189 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Dunque, il contratto collettivo (aziendale o territoriale) stipulato ai sensi della testé richiamata normativa potrebbe prevedere, oltre che la facoltà del lavoratore interessato di optare, in luogo del premio di risultato in denaro, per servizi e prestazioni riconducibili ad un sistema di welfare aziendale, l’ulteriore possibilità - alternativa od aggiuntiva - di convertire il premio in onere per il riscatto di propri periodi non coperti da contribuzione.
Sin dall’inizio della procedura prevista per il riscatto diretto da parte del datore di lavoro, le parti sono altresì chiamate a regolare opportunamente il trattamento dei dati personali necessari per il perfezionamento dell’operazione mediante apposita informativa e successiva espressione del consenso da parte del lavoratore interessato.
Per quanto concerne il lavoratore interessato dall’operazione di riscatto, l’onere sostenuto dal datore di lavoro non costituisce reddito da lavoro ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il premio di produzione destinato al finanziamento degli oneri del riscatto è deducibile dal reddito d’impresa.