Con circolare 19/2020 il recente provvedimento il Ministero conferma il parere la precedente propria nota dello scorso ottobre con la quale aveva ritenuto percorribile l’estensione delle misure previste in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali “istituzionali” anche nel caso di utilizzo di straordinarie come quelle previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
Le aziende interessate potranno beneficiare della sospensione degli obblighi solo previa istanza redatta ai sensi dell’art. 4, c1, del Dpr n. 333/2000 nella medesime logiche utilizzate per la CIGS e indirizzata ai servizi per l’inserimento lavorativo competenti per la provincia presso la quale l’azienda ha richiesto il ricorso agli ammortizzatori sociali.