Come noto, il datore di lavoro è tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli purchè non determinino oneri sproporzionati o eccessivi.
Detto principio generale – volto a garantire alle persone disabili, il godimento e l'esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali su base del principio di uguaglianza sostanziale – si desume non solo dalla normativa domestica ma anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, oltre che dalla Convenzione ONU e dalle direttive comunitarie intervenute in materia.
Il datore di lavoro non può quindi trasferire un lavoratore che assista un familiare disabile senza il suo consenso, tanto più se detto provvedimento è dettato da esigenze non straordinarie.