Il procedimento logico giuridico mediante il quale il Giudice procede alla corretta determinazione dell’inquadramento del lavoratore subordinato si articola in tre distinte fasi, di seguito elencate:
1) accertamento delle attività lavorative che il lavoratore subordinato ha concretamente svolto;
2) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nel caso concreto;
3) comparazione tra il risultato della prima indagine con il testo della normativa contrattuale o individuato nella seconda.
Sebbene ai fini della determinazione dell’inquadramento del lavoratore non sia possibile prescindere dall’analisi di detti criteri, il giudice non deve attenersi pedissequamente alla sequenza fissata dal detto schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.
Non ha rilievo alcuno che il Giudice ometta di far riferimento ai profili professionali corrispondenti alla declaratoria contrattuale relativa al livello rivendicato, data la loro natura esemplificativa.
(Corte di Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2021, n. 2972)