Nell’ipotesi di violazione dell’obbligo d’assunzione di un soggetto disabile od appartenente ad una categoria protetta, la sanzione è determinata sulla base della normativa vigente al momento della commissione dell’illecito.
Dal 1° gennaio 2018, viene soppresso l’art. 3, comma 2, della legge n. 68/1999 che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione (la sedicesima).